Ecco qui il Testo di una possibile Mozione per il nostro Comune di Caronno Pertusella in merito al Testamento biologico.
Questa mozione si ispira in modo fedele e in tutti i suoi aspetti a quella presentata e approvata a Saronno.
Dato che il nostro Comune non prevede la possibilità della delibera popolare passare dal Consiglio comunale con una mozione simile a questa è l'unica strada possibile.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTÀ
RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO.
Premesso che
- l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana affermando
che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana"; ribadisce la necessità che vi
sia un’espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un
determinato trattamento sanitario;
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà
personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e
dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo";
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce
che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato
come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità
della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del
1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo
2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a
proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento
dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti
in considerazione";
- il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione
Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri all'articolo 35 afferma che
"il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza
l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. In
ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico
deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona." e all'articolo 38, afferma che
"il medico deve attenersi alla volontà liberamente espressa dalla persona
di curarsi. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.";
Rilevato che
- anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come
attestato dai pronunciamenti della Magistratura e dalla Corte di Cassazione, è
possibile predisporre un testamento biologico, predisponendo un atto che
permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui
trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare
nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;
- i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi
ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed
elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa
di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in
forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere
sanitario;
- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad
assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di
poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento
agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che
l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti,
con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione della propria volontà
in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita.
- secondo quanto affermato dall’ANCI, i Comuni possono
legittimamente istituire e tenere un Registro dei Testamenti Biologici –
Dichiarazioni Anticipate di Volontà, in quanto i presupposti della legittimità
di tale atto possono essere ricondotti “allo svolgimento delle funzioni
amministrative del Comune riguardanti la popolazione e il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”
(art. 13, comma 1, d.lgs n.267 del 2000)
- è legittimo, sempre secondo quanto affermato dall’ANCI, “che i
registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere
l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei
soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al
fine di garantirne la certezza della data di presentazione e a fonte di
provenienza, perché questa attività può configurarsi come attività fondata
sull’art. 47 del d.p.r. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque
non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale”
SI CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE
1) di istituire un “Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento”
al fine di sottolineare fermamente la volontà di tutelare la libertà di scelta
dei cittadini;
2) di attivare iniziative di comunicazione idonee a far conoscere
l’esistenza dello strumento allestito ai cittadini Caronnesi e agli operatori
sanitari;
3) di attuare concreti interventi per sollecitare nelle più
opportune sedi lo Stato Italiano affinché colmi il vuoto legislativo sul tema
del Testamento Biologico riconoscendone il pieno valore giuridico.
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